Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 62/47 dell11 marzo 2010 è pubblicata la Decisione del Comitato Misto SEE N. 148/2009 del 4 dicembre 2009 che modifica lallegato XX (Ambiente) dellaccordo SEE.
Considerando che lallegato XX dellaccordo SEE (Spazio economico europeo) è stato modificato dalla decisione del Comitato Misto SEE n. 101/2009 del 25 settembre 2009:
– Occorre integrare nellaccordo la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda la linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;
– Occorre integrare nellaccordo la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda linclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;
– I piani di monitoraggio trasmessi dagli operatori aerei alle autorità competenti degli Stati EFTA, e approvati da queste ultime conformemente ai requisiti della decisione 2009/339/CE, sono considerati approvati conformemente alle disposizioni della sezione 6 dellallegato XIV e della sezione 3 dellallegato XV della decisione 2009/339/CE e riconosciuti come tali nellapplicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo.
– Occorre integrare nellaccordo la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda la linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;
– Occorre integrare nellaccordo la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda linclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;
– I piani di monitoraggio trasmessi dagli operatori aerei alle autorità competenti degli Stati EFTA, e approvati da queste ultime conformemente ai requisiti della decisione 2009/339/CE, sono considerati approvati conformemente alle disposizioni della sezione 6 dellallegato XIV e della sezione 3 dellallegato XV della decisione 2009/339/CE e riconosciuti come tali nellapplicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissione per le attività di trasporto aereo.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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