Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione. A tal fine un importante fattore è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dellUE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettato la loro impresa al sistema di controllo per lagricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dellUE nelletichettatura.
In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologico in attesa della previsione di norme specifiche dellUnione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione biologica. Per consentire che il vino prodotto a partire da uve biologiche nel corso delle campagne 2010/11 e 2011/12 possa essere venduto senza le indicazioni obbligatorie previste allarticolo 24 del regolamento(CE) n. 834/2007, a condizione che il vino sia conforme al regolamento(CE). 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, o al regolamento(CE) n. 834/2007, sembra opportuno prorogare fino al 31 luglio 2012 il il periodo transitorio di cui allarticolo 95, paragrafi 8 e 9, del regolamento(CE) n. 889/2008 concernente talune disposizioni in materia di etichettatura per detti prodotti. E opportuno che la proroga del periodo transitorio si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010.
(LG-FF)