Al ricevimento della domanda lAutorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, e a esprimere un parere sullindicazione sulla salute oggetto della domanda.
Spetta alla Commissione prendere una decisione sullautorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dallAutorità.
Dopo avere esaminato, nei considerando, vari casi di domande pervenute alla Commissione da parte di soggetti operativi nel settore alimentare, è stato adottato il presente Regolamento il quale stabilisce (art.1) che Le indicazioni di cui allallegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato comunitario conformemente alle condizioni fissate indetto allegato.
Tali indicazioni sulla salute sono incluse in un elenco di indicazioni autorizzate di cui allarticolo 14, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 1924/2006.
Le indicazioni sulla salute(articolo 2) di cui allallegato II del presente regolamento sono respinte.
Tuttavia, le indicazioni sulla salute (articolo 3) di cui allarticolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 1924/2006 figuranti nellallegato II del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento (11 novembre 2009).
(LG-FF)