“SEVESO TER”: la nuova normativa comunitaria sugli incidenti industriali

Come anticipato nella precedente News,nel S.O. n. 189 della Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Con l’emanazione del decreto legislativo 21 settembre 2005,n. 238 che attua la direttiva 2003/105/CE (cosiddetta anche “Seveso ter”) si rinnova la disciplina sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose di cui al Decreto legislativo 334/1999 (“Seveso bis”) e che recepiva la direttiva 96/82/CE ora modificata dalla citata direttiva 2003/105/CE.
La modifica alla direttiva 96/82/CE si è resa necessaria per dettare nuove misure di prevenzione e un più efficace controllo degli incidenti negli stabilimenti a rischio, dopo i gravissimi incidenti di Aznalcollar (Spagna) del febbraio 1998, di Enschede (Paesi Bassi) del maggio 2000 e di Tolosa (Francia) del settembre 2001. E, infatti, è dopo questa serie di incidenti che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno adottato la direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva divenuta nota come “Severo bis”.
Il nuovo decreto che attua la direttiva “Seveso ter” non introduce nuove definizioni legislative: tuttavia opera notevoli modifiche anche ampliando e semplificando il campo di applicazione della disciplina dei rischi sui rischi di incidenti rilevanti. Infatti, la “Seveso ter” (e il nuovo testo di recepimento nazionale)tengono conto delle circostanze nelle quali si sono verificati gli incidenti industriali: per questo da un lato si inseriscono nuove sostanze cancerogene e dall’altro si riducono di molto le quantità di sostanze pericolose che è possibile detenere senza arrecare pregiudizio all’ambiente.
Fra le novità che il nuovo testo della “Seveso “, sono in particolare da segnalare:
-l’allargamento dell’applicazione, fermo restando l’innalzamento delle soglie minime previste per gli oli pesanti ed il gasolio;
-la partecipazione al processo di adozione della pianificazione d’emergenza dei soggetti interessati, prevedendo la consultazione anche dei lavoratori delle imprese appaltatrici, nella fase dei piani di emergenza interni, nonché delle popolazione interessata, nel caso di aggiornamento di piani di emergenza esterni;
-una maggiore informazione e nelle forme più idonee alla popolazione interessata sulle misure di sicurezza;
-individuazione di nuove categorie di elementi vulnerabili da tenere in considerazione nell’ambito delle politiche di assetto del territorio e delle relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree ricreativa e infrastrutture di trasporto principali, ad esempio);
-abrogazione degli obblighi di un regime diversificato per alcuni impianti, onde evitare una possibile distorsione della concorrenza;
-riconoscimento ai Comitati tecnici regionali il rango di autorità di controllo circa lo scambio di informazioni tra stabilimenti.
Per quanto riguarda la mappa dei doveri- ma anche certe di certe contraddizioni che già abbiamo segnalato nella precedente news – che la “Seveso ter” comporta e per quanto riguarda i reati previsti dalla nuova disciplina saranno oggetto di prossimi approfondimenti.

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