La BZP è una sostanza sintetica, segnalata per la prima volta nellUnione europea nel 1999. Come lanfetamina e la metamfetamina, è uno stimolante del sistema nervoso centrale, ma molto meno potente (10% circa della d-anfetmina).
Il poliformismo genetico nel sistema enzimatico può modificare il metabolismo della BZP e provocare una considerevole sensibilità interindividuale agli effetti della sostanza. Estata constatata anche la possibilità di interazione con altre droghe, ma nel complesso i dati sulla farmacocinetica umana sono lacunosi.
In alcuni Stati membri la BZP è in vendita libera presso rivenditori di prodotti chimici; a scopo ricreativo né venduta in compresse e capsule su siti Internet o in erboristerie o smart shop, di alcuni Stati membri. Sul mercato delle doghe illegali, la si può acquistare come la più nota ecstasy.
Tredici Stati membri e un paese terzo (la Norvegia) hanno segnalato sequestri di BZP in polvere, capsule o compresse per quantitativi che vanno da 1 capsula/compressa a 64.900 compresse. Sono pochi invece i dati che potrebbero far pensare che la BZP sia sintetizzata, trattata e distribuita su grande scala, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata.
La BZP non ha utilità medica provata e riconosciuta; nellUnione europea non sono note specialità farmaceutiche autorizzate contenenti questa sostanza.
Dalla relazione di valutazione dei rischi sulla BZP si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, la Decisione 2008-206-GAI del 3-3-2008 ritiene opportuno che la BZP sia sottoposta a misure di controllo, commisurandole al rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.
Pertanto è stato deciso che, conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendano le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
(LG-FF)