1-benzilpiperazina(BZP): nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 63/45 del 7-3-2008 è pubblicata la Decisione 2008/206/GAI del Consiglio del 3 marzo 2008 che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali.

A norma della decisione 2005/387/GAI, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive, il Comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla 1-benzilpiperazina (BZP) che ha poi presentato al Consiglio e alla Commissione il 31 maggio 2007.

La BZP è una sostanza sintetica, segnalata per la prima volta nell’Unione europea nel 1999. Come l’anfetamina e la metamfetamina, è uno stimolante del sistema nervoso centrale, ma molto meno potente (10% circa della d-anfetmina).

Il poliformismo genetico nel sistema enzimatico può modificare il metabolismo della BZP e provocare una considerevole sensibilità interindividuale agli effetti della sostanza. E’stata constatata anche la possibilità di interazione con altre droghe, ma nel complesso i dati sulla farmacocinetica umana sono lacunosi.

In alcuni Stati membri la BZP è in vendita libera presso rivenditori di prodotti chimici; a scopo ricreativo né venduta in compresse e capsule su siti Internet o in “erboristerie” o “smart shop”, di alcuni Stati membri. Sul mercato delle doghe illegali, la si può acquistare come la più nota ecstasy.

Tredici Stati membri e un paese terzo (la Norvegia) hanno segnalato sequestri di BZP in polvere, capsule o compresse per quantitativi che vanno da 1 capsula/compressa a 64.900 compresse. Sono pochi invece i dati che potrebbero far pensare che la BZP sia sintetizzata, trattata e distribuita su grande scala, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata.

La BZP non ha utilità medica provata e riconosciuta; nell’Unione europea non sono note specialità farmaceutiche autorizzate contenenti questa sostanza.
Dalla relazione di valutazione dei rischi sulla BZP si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, la Decisione 2008-206-GAI del 3-3-2008 ritiene opportuno che la BZP sia sottoposta a misure di controllo, commisurandole al rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.

Pertanto è stato deciso che, conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendano le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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