231: modificato dal D.lgs.109/2012, Testo Unico Immigrazione

Il D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, ha modificato il Testo Unico Immigrazione, prevedendo quale ulteriore misura sanzionatoria l’imputazione dell’Azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (articolo 25-duodecies)

Il D.lgs.109/2012, ha modificato il Testo Unico Immigrazione, prevedendo quale ulteriore misura sanzionatoria l’imputazione dell’Azienda ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Lo prevede il nuovo articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001.

Il D.lgs.109/2012 è entrato in vigore il 9 agosto 2012.

L’aggiornamento apportato
– dal D.lgs.109/2012
– al Decreto Legislativo n. 231/2001
che amplia il ventaglio dei reati presupposti per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a ulteriore conferma del ricorso al meccanismo sanzionatorio di responsabilità amministrativa utilizzato per disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

Il testo del Decreto Legislativo n. 231/2001 si arricchisce, quindi, dell’articolo 25-duodecies che estende l’applicazione del decreto alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 “Testo Unico Immigrazione” in termini di:
– numero di lavoratori
– età
– condizioni lavorative
.

Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall’articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta:

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e’ punito con:
– la reclusione da sei mesi a tre anni
– e con la multa di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato”.

siano aumentate da un terzo alla metà :

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età’ non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.

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Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-duodeciesImpiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:

Art. 2 – Disposizione transitoria

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo undecies è inserito il seguente:

«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

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