4.300.000 Euro per Finanziamenti per flessibilita’ orario e organizzazione lavoro

3 scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008 per i Finanziamenti destinati ad azioni Flessibilita’ di orario e di organizzazione del lavoro (tra
cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.), di imprese fino a 50 dipendenti

E’ pubblicato sulla G.U. n. 34 del 9 febbraio 2008 l’Avviso di finanziamento, relativo all’anno 2008, per progetti a valere sull’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, cosi’ come modificato dall’articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

La Presentazione delle domande ha 3 scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008.

Sono disponibili 4.300.000 Euro per la prima scadenza.
Nel corso dell’anno, per ciascuna scadenza, i contributi saranno
destinati prioritariamente a soddisfare le richieste provenienti
dalle imprese fino a 50 dipendenti, fino a concorrenza del 50% dei
fondi disponibili per la scadenza considerata.

AZIONI AMMISSIBILI.

Le azioni ammissibili sono:

a) Flessibilita’ di orario e di organizzazione del lavoro (tra
cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su
turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.).
Da notare che:
– l’elenco non e’ tassativo: e’ sempre possibile, quindi,
proporre azioni di flessibilita’ diverse da quelle citate dalla
legge;
– in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che
integra le ore non lavorate dal soggetto cui e’ concesso l’orario
ridotto per motivi di conciliazione deve avere un inquadramento
contrattuale compatibile con le mansioni che e’ chiamato a svolgere e
corrispondente ai compiti precedentemente attribuiti alla risorsa
sostituita;
– sempre in caso di part-time reversibile, la tipologia
contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa
del quadro normativo vigente e compatibile con la prestazione
lavorativa richiesta al sostituto;
– non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una
risorsa assente per congedo di maternita’, paternita’ o parentale,
ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da
altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al
lavoratore e’ configurabile un vero e proprio diritto al part-time,

b) Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalita’ di conciliazione.
Si sottolinea che:
– Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere
riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di
maternita’, paternita’ o parentale) e deve essersi protratto per
almeno 60 giorni;

Leggi il provvedimento al link a fianco.

(RP)

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