626 e scuola: 31/12/2004, finalmente una applicazione piena?

Un approfondimento della Prof.ssa Renata Borgato sulla scadenza del 31 dicembre 2004, quando scadono i termini per la totale applicazione del D.Lgs. 626/94 nelle scuole di ogni ordine e grado. Entro questa data devono essere completati gli interventi strutturali negli edifici scolastici attuati in ottemperanza alla vigente normativa sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi, predisposti dai soggetti o enti competenti.

Lo stabilisce l’articolo 1 bis del decreto legge n. 542 del 23 ottobre 1996 (interventi nel settore della pubblica istruzione), convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.
Esso recita: “per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 2004”.

La legge 340 del 2 ottobre 1997 nell’articolo 1, comma 5 sopprime le parole “di proprietà pubblica” estendendo l’obbligo a tutti gli edifici adibiti a uso scolastico, compresi quelli – il cui numero non è irrilevante come si potrebbe pensare – di proprietà privata.
Per quelli per cui sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposite convenzioni tra gli enti interessati, conformemente ai principi dell’art. 3 della legge 23/96

La legge 340/97 riporta anche nelle note di accompagnamento il testo dell’art. 3 della legge 23 dell’11 gennaio 1996 (norme per l’edilizia scolastica), che riportiamo:

L’art. 3, comma 1, stabilisce che “in attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera i) della legge 8 giugno 1990 n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”.

Il comma 3 stabilisce che “per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature”.

Il comma 4 indica che “gli enti territoriali possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

La SCADENZA del 31 DICEMBRE 2004 in base alla quale devono essere terminati gli adeguamenti sia strutturali sia degli impianti (ad esempio gli elettrici ai sensi della Legge 46/90) segna il momento di conclusivo del complesso iter di APPLICAZIONE di TUTTE LE PRESCRIZIONI del D.Lgs. n. 626/94 anche negli istituti scolastici.

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