626-sexies: in Vigore dal 24/2/06 l’Obbligo di Formazione per Lavori effettuati in quota e con Funi

E’ pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23/02/2006 l’Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del DE.Lgs. 626/94, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2429)

L’accordo Stato-Regioni definisce (ai sensi del D.Lgs. 235/2003, che ha modificato il D.Lgs. 626/94, inserendo i nuovi Art. 36-ter, 36-quater e 36-quinquies) i criteri, le modalità di svolgimento, i contenuti ed i soggetti autorizzati a promuovere Corsi di formazione per i LAVORATORI ADDETTI a:
– operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi (Art. 36-quater del D.Lgs. 626/94); —-
– uso di sistemi di accesso a posizionamento medianti funi (Art. 36-quinques del D.Lgs. 626/94).
Le disposizioni dell’accordo sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sullaG.U., quindi dal 24 febbraio 2006. (MP)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo