Informazioni di sicurezza sulle navi passeggeri di linea

Sono contenuto nel Decreto 28 febbraio 2002 del Ministero dei trasporti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 è pubblicato il Decreto 28 febbraio 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante ” Modalità di diffusione delle informazioni di sicurezza da fornire ai passeggeri delle navi veloci in servizio di linea con porti nazionali”. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, in base all’ art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che gli attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione, ha ritenuto necessario, con il decreto di cui sopra, emanare le disposizioni applicative contenute nella circolare dell ‘IMO MSC/CIRC 699 in data 17 luglio 1995 e relativo annesso contenente le ” Linee guida revisionate per le istruzioni sulla sicurezza dei passeggeri”. Le disposizioni del decreto prevedono che si applichino a tutte le unità veloci da passeggeri soggette al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28. L’ art. 3 prevede, infatti, che sulle navi sulle quali sono previsti esclusivamente posti a sedere, ” devono essere installati avvisi luminosi o impianti per la trasmissione video visibili da tutti i passeggeri seduti per comunicare loro eventuali misure di sicurezza”. Attraverso gli impianti previsti, sulle unità veloci dotate di impianti per la trasmissione video, prima della partenza o immediatamente dopo e, se il viaggio dura più di un’ora, ad intervalli periodici, comunque non superiori a sessanta minuti, sarà, poi, proiettato un filmato contenente almeno le seguenti informazioni:descrizione dei segnali di allarme; ubicazione dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio; modalità utilizzate per l’indicazione visiva attraverso contrassegni di cui all’ art. 8 dei punti di riunione, dei mezzi di sfuggita e dei mezzi collettivi di salvataggio; ubicazione delle cinture di salvataggio e modalità per indossarle; indicazione delle azioni essenziali da intraprendere nei diversi casi di emergenza; identificazione dei membri dell’ equipaggio come previsto dall’ art.6; segnalazione della presenza delle illustrazioni di cui all’ art. 4, con invito ai passeggeri di prenderne atto. Le istruzioni dovranno essere impartite in lingua italiana e almeno in lingua inglese. Altre indicazioni dovranno contenere la descrizione del segnale d’allarme generale d’emergenza o lo schema generale dell’ unità, sul quale siano riportati chiaramente i percorsi e le vie d’uscita, specificando la localizzazione dei mezzi di salvataggio. Le unità veloci, inoltre, dovranno disporre anche di altoparlanti in grado di assicurare l’emissione di annunci con un’intensità di circa 20 dB oltre il livello abituale di rumore, in modo che sia chiaramente udibile qualsiasi comunicazione.

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