Modificato ed integrato il decreto 11 novembre 1999 relativo alle norme in materia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002 è pubblicato il Decreto 18 marzo 2002 emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio recante ” Modificazioni ed integrazioni al Decreto 11 novembre 1999 concernente direttive per l’attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1, 2 e 3 dell’ art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79″. Il citato decreto di modifica corregge la definizione di co-combustione stabilendo che con tale termine si definisce la combustione temporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili. Il decreto introduce la possibilità per i soggetti che importano energia elettrica di richiedere l’esenzione a quanto previsto dall’ art. 11 del Decreto legislativo 79/1999 relativo all’ obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’ anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva. La richiesta di esenzione dovrà essere inviata al gestore insieme alla dichiarazione rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l’impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell’ energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Per l’autocertificazione relativa all’ anno 2002 dovrà anche essere inviata dichiarazione dell’ operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati. Altre disposizioni riguardano il rifacimento di impianti idroelettrici e geotermoelettrici. Per quanto concerne quest’ultimo punto, nei casi in cui la ricostruzione o sostituzione dell’ intero impianto sia particolarmente onerosa e perciò si ricorra ad un rifacimento solo parziale, il produttore può presentare apposita domanda di riconoscimento di rifacimento parziale al gestore della rete secondo i criteri indicati nell’ Allegato A. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, il gestore valuta la corrispondenza ai criteri di cui all’ Allegato A e determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell’ intervento di rifacimento parziale.
Approfondimenti