Realizzazione di depuratori e fognature con il “project financing”

Alcuni chiarimenti nella Determinazione 4/2002 dell’ Autorità ll.pp.

In risposta ad alcuni quesiti posti all’ Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, presieduta da Francesco Garri, in ordine ad alcune questioni interpretative concernenti la procedura relativa all’affidamento a privati della realizzazione di alcune opere pubbliche per mezzo della cosiddetta “project financing” ( ad esempio impianti di depurazione, fognature , ecc.), la stessa Autorità ha emanato la Determinazione n. 4/2002 del 6 marzo 2002 ( pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2002) che porta il seguente titolo: ” Finanza di progetto: quesiti posti in materia di gara per la scelta dei partecipanti alla procedura negoziata, di variazione della composizione del promotore e di possibilità di impiego della procedura del promotore per ” il ciclo integrale delle acque”. Il documento, oltre a chiarire l’uso della c.d. finanza di progetto per il cilo delle acque, puntualizza anche i criteri per la scelta dei partecipanti alla procedura negoziata per gli appalti e la possibilità di variare la composizione societaria del promotore e il fatto che questi possa partecipare alle gare in materia del ciclo integrale delle acque. Nel sottolineare che il chiarimento era già stato oggetto di articoli pubblicati sul quotidiano Italia Oggi, in materia di project financing la determinazione dell’ Autorità afferma che lo strumento previsto dalla legge Merloni-ter , che consente ai privati di partecipare alla realizzazione di opere pubbliche, trovando un ritorno finanziario nella gestione dell’ opera soggetta a concessione, può essere utilizzato per qualsiasi progetto di opera pubblica da realizzare. In merito all’ utilizzo della “finanza di progetto” o, in alternativa, dell’ istituto della “concessione di costruzione e gestione” per singoli segmenti del ciclo idrico ( adduzione, captazione, depurazione, ecc.), la Determinazione 4/2002 precisa che occorre innanzitutto rilevare che la disciplina del settore idrico presenta delle specificità di assoluto rilievo, ricadendo, sotto il profilo generale oggettivo, nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ( art. 3), relativo ai c.d. settori speciali ex esclusi ( acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) e adottato in recepimento delle direttive comunitarie 90/531/CEE e 93/38/CEE. Viene fatto, altresì, rilevare che i cosiddetti settori ex esclusi rappresentano un comparto nel quale può avere rilievo significativo l’ uso dell’ istituto in questione, ” poiché a fronte dei considerevoli investimenti iniziali si determina una relativa stabilità dei cash flows generabili, vista l’ampia utilizzazione dei servizi offerti e la rigidità della domanda. In particolare nel settore idrico esistono dati storici su cui basarsi ed è piuttosto agevole i contorni quantitativi di un mercato di solito a domanda fortemente stabile o prevedibile”. Infatti la controprestazione consiste proprio nei proventi della gestione, anche se non previsto dal decreto legislativo n. 158/1995.

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