Il Regolamento recante criteri indicativi di valutazione
Dopo dieci mesi dalla sua emanazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002 il Decreto 11 giugno 2001, n. 488, dell’ ex Ministro della sanità, Veronesi, relativo al ” Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’ idoneità dei lavoratori all’ esposizione alle radiazioni ionizzanti , ai sensi dell’ art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230″. Il citato decreto 230 del 1995 reca l’attuazione di alcune direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti il cui art.84, comma 7, dice che ” Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l’ ISPESL, l’ ISS e l’ ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell’ idoneità all’ esposizione alle radiazioni ionizzanti”. Il Regolamento di cui al Decreto 11 giugno 2001, n. 488 si riferisce, in particolare, alle funzioni del medico addetto alla medica, il quale ( art.1) per la valutazione dell’ idoneità all’ esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all’ art. 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all’ art. 85 del predetto decreto legislativo, nonché delle visite mediche eccezionali di cui all’ art. 91del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell’ effettiva compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni”. Inoltre, il medico addetto alla sorveglianza medica, deve effettuare ( art. 2) ” l’analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa ed alle mansioni del lavoratore sulla base delle informazioni ottenute dal datore di lavoro ai sensi dell’ art.83, comma 5 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e contenute nella relazione dell’ esperto qualificato di cui all’ art. 61 del medesimo decreto legislativo, eventualmente integrate da informazioni acquisite in occasione di accessi diretti negli ambienti di lavoro. Infatti, il citato articolo 83 recita che il datore di lavoro deve consentire ai medici l’accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori,mentre l’art. 61 stabilisce che i datori di lavoro, prima dell’ inizio delle attività ” debbono acquisire da un esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse”, fornendo all’ esperto stesso i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. L’ art. 3 del decreto 11 giugno 2001, stabilisce che il medico addetto alla sorveglianza, in funzione delle diverse tipologie di rischio, deve considerare con particolare attenzione, ai fini della valutazione dell’ idoneità al lavoro che espone alle radiazioni ionizzanti, diverse condizioni fisiopatologiche, indicate nell’ allegato tecnico dello stesso decreto.
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