Esposizione all’ amianto: benefici pensionistici anche per i ferrovieri

Lo stabilisce la Sentenza 127/2002 della Corte Costituzionale

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’ art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 ( Norme relative alla cessazione dell’ impiego dell’ amianto), come modificato dall’ art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 ( Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 127/2002 ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità avanzati dal Tribunale di Treviso secondo il quale il beneficio previsto dall’ art. 13 della legge 257/92 sarebbe stato applicabile solo ” ai lavoratori dipendenti da aziende private”, senza possibilità di estensione ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; e ciò ” quanto meno per il periodo antecedente al primo gennaio 1996, data in cui la gestione dell’assicurazione infortuni, per detti dipendenti, passò all ‘ INAIL”. La Corte Costituzionale ritiene, infatti, che le disposizioni dell’ art. 13 siano volte a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all’ amianto, in presenza dei presupposti fissati dalla disposizione stessa: l’ esposizione ultradecennale all’ amianto e l’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ” derivanti dall’ esposizione all’amianto e al rischio morbigeno”. La Sentenza sottolinea che l’ obiettiva pericolosità ” che indubbiamente non manca anche nell’ ambito del servizio ferroviario, ove l’eliminazione e lo smaltimento del materiale rotabile contenente amianto, già esplicitamente incluso tra i prodotti la cui produzione e commercializzazione erano destinate, seppure gradualmente a cessare ( lettera d) della tabella allegata alla legge n. 257 del 1992) si pone, tuttora, come problema di non secondaria importanza. Così individuata la causa giustificativa della norma denunciata – si legge ancora nella Sentenza – non corretta appare, anzitutto, la qualificazione, da parte del giudice a quo, dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato come dipendenti di ” imprese non private”, senza con ciò avvedersi che, alla data di entrata in vigore della disposizione denunciata….l’ Ente cui essi appartenevano ( istituito dalla legge n. 210 del 1985, in luogo della già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ) era stato trasformato in società per azioni, in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992: trasformazione che , come anche rilevato da questa Corte ( sentenza n. 179 del 1996) ha dato luogo ad un ” organismo societario privatistico ( sia pure a configurazione speciale)”. Inoltre, anche se il personale ferroviario è stato assicurato presso l ‘INAIL soltanto dal 1° gennaio 1996….” non può ignorarsi che la stessa disposizione ha posto a carico dell’ INAIL , sempre a partire dal 1°gennaio 1996, tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti, essendo all’ uopo contemplato, dal successivo art.15, l’ obbligo delle Ferrovie dello Stato S.P.A. di versare all’ INAIL una riserva matematica per il pagamento di tutte le predette prestazioni”.

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