Sicurezza delle attrezzature a pressione

A partire dal 29 maggio 2002 entra in vigore la direttiva 97/23/CE

A partire dal 29 maggio 2002 entra definitivamente in vigore la direttiva europea sugli apparecchi a pressione, denominata PED (Pressure Equipment Directive), recepita in Italia con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 recante ” Attuazione della Direttiva 97/23/CE, pubblicata nel S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000 (con rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002). Le disposizioni del citato decreto di recepimento si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile ( PS) superiore a 0,5 bar, intendendo per PS la pressione massima per la quale l’attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell’ attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato. Sono invece definite ” attrezzature a pressione” i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili; gli “insiemi” sono invece le varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costruire un tutto integrato e funzionale. La classificazione delle attrezzature a pressione, come indicato all’ allegato II, è suddivisa anche per categoria, secondo criteri di rischio crescente. Possono essere immessi sul mercato le attrezzature a pressione e gli insiemi precedentemente descritti che siano conformi al decreto di attuazione della direttiva e ai requisiti essenziali di cui all’ allegato 1, purchè debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione e che non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni. Al comma 2, dell’ art. 1 del decreto si legge che: ” In occasioni di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di attrezzature a pressione o di insiemi ” che non sono conformi al presente decreto, purchè un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformità, nonché l’ impossibilità di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve inoltrare all’ autorità pubblica preposta a rilasciare l’ autorizzazione alle suddette manifestazioni una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le adeguate misure adottate per garantire la sicurezza delle persone. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di cui all’ Allegato I delle attrezzature a pressione e degli insiemi, già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, è operato dal Ministero dell’ Industria, del commercio e dell’ artigianato ( oggi Ministero delle attività produttive) e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ( oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali) attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli. Qualora venga constatato che una attrezzatura a pressione o un insieme, muniti della marcatura CE e utilizzati in conformità della propria destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni, i summenzionati Ministeri, previa verifica dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all’ interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui è possibile ricorrere.

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