Sostegno finanziario alle organizzazioni europee dei consumatori

Invito della Commissione a presentare candidature per il 2003

Sulla G.U.C.E. C 102/33 del 27 aprile 2002 è pubblicato dalla Commissione europea un ” Invito a presentare candidature per il sostegno alle attività delle organizzazioni europee dei consumatori: azioni di sostegno finanziario di organizzazioni europee dei consumatori nel 2003 ai sensi dell’ art. 2, lettera b) della Decisione 283/1999/CE”. La Decisione 283/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 stabilisce un quadro generale pere le attività comunitarie a favore deiu consumatori. Il sostegno finanziario per attività annuali può essere erogato alle organizzazioni europee dei consumatori che promuovono gli interessi dei consumatori e le seguenti condizioni: – le organizzazioni candidate devono dimostrare che il loro programma di lavoro è correlato al quadro degli obiettivi politici principali dell’ Unione europea in materia di politica dei consumatori e di tutela della loro salute e presentare un resoconto dettagliato e chiaro delle attività dell’ organizzazione nel 2003, con le rispettive spese operative. Le organizzazioni europee che soddisfano le condizioni e i criteri esposti nel bando possono presentare programmi d’ azione annuali suscettibili di fruire di un sostegno finanziario specifico a copertura delle spese amministrative incorse esclusivamente nell’ ambito dei programmi d’ azione presentati o di parte di essi, a patto che tali azioni si riferiscano esclusivamente alla politica comunitaria dei consumatori. Il sostegno finanziario non può, in linea di massima, superare il 50% dell’ importo incorse per realizzare le attività in questione. Tale sostegno sarà erogato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: – un buon rapporto costo-efficacia; – un valore aggiunto tale da garantire un livello elevato e uniforme di rappresentanza degli interessi dei consumatori; -un effetto moltiplicatore duraturo a livello nazionale o europeo; – una cooperazione efficace ed equilibrata tra i diversi partecipanti per quanto riguarda la programmazione delle attività, la loro realizzazione e la partecipazione finanziaria; -lo sviluppo di una cooperazione transnazionale duratura, in particolare attraverso lo scambio di esperienze volte a sensibilizzare consumatori ed operatori economici, e la fruizione comune dei risultati ottenuti; – la diffusione più ampia possibile dei risultati delle attività e dei progetti sostenuti; -la capacità di analisi delle situazioni, nonché i mezzi previsti per valutare le attività e i progetti e la loro attitudine a costituire migliori prassi. Le candidature devono essere presentate entro le ore 17, ora di Bruxelles del 1° luglio 2002.

Fonte: Eur-Lex

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