La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 13 marzo 2003, ha confermato la competenza esclusiva a province e regioni.
Nel giudizio di conflitto di attribuzioni tra enti, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 88 del 13 marzo 2003, depositata il 27 marzo 2003 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie speciale – del 2 aprile 2003, ha confermato la competenza esclusiva di Province e Regioni nella sanità. Infatti, la riorganizzazione del settore dei servizi sanitari, operato attraverso il Decreto ministeriale ( sanità di concerto con ministero lavoro) 14 giugno 2002, è stato vanificato da un ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Emilia-Romagna per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione agli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale, recante ” Disposizioni sull’ organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444 “, lamentando la violazione dell’ art. 117 commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione, e dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell’ attività del Governo e dell’ ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ecc. Insomma il provvedimento del 14 giugno 2002 , emanato dal Ministro della salute, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, andava a incidere sul funzionamento dei servizi assegnati alle Aziende-unità sanitarie locali ( particolarmente nell’ ambito di ” Sert.T”, limitando in maniera sensibile ” l’ autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in materia sanitaria”. Esso determinava una ” numerosa serie” di attività, nel campo delle patologie da tossicodipendenza e da HIV, ma eludendo le norme procedurali create a tutela del principio di ” legislazione esclusiva” e garantite dall’ art. 117 della Costituzione. E così, i Giudici della Consulta, investiti del problema, non hanno avuto dubbi nel pronunciarsi contro gli espedienti del Governo nell’ emanazione della nuova disciplina sanitaria.Hanno dichiarato la vera natura del decreto contestato e la sua conseguente insufficienza formale, in quanto emanato in assenza del previsto parere della Conferenza dei Presidenti regionali, quindi ” in violazione dello specifico procedimento di consultazione”.
Fonte: Corte Costituzionale
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