La Decisione della Commissione del 14 aprile 2003, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 102/82 del 24 aprile 2003.
Poiché, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la Decisione del 14 aprile 2003 ( pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 102/82 del 14 aprile 2003) che stabilisce i criteri per l’ assegnazione di un marchio di qualità ecologica al servizio di ricettività turistiche. Sulla base del regolamento (CE) citato, per i servizi di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori, che devono essere soddisfatti nella loro totalità, e criteri facoltativi , dei quali è necessario rispettarne solo alcuni. L’ articolo 2 della Decisione del 14 aprile 2003, prevede che il gruppo di prodotti ” servizio di ricettività turistica” comprenda l’ erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l’ erogazione di servizi di ristorazione, attività di fittness e/o spazi verdi.La presente Decisione si applica dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2007. Se al 30 aprile 2007 non sono stati adottati criteri modificati, la presente decisione si applica sino al 30 aprile 2008. Le “Osservazioni generali” di cui all’ Allegato alla Decisione della Commissione prevedono, fra l’ altro, che i criteri per l’ assegnazione del marchio di qualità ecologica comunitaria, mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di: – limitare il consumo energetico; – limitare il consumo idrico; – limitare la produzione di rifiuti; -favorire l’ utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l’ ambiente; – promuovere la comunicazione e l’ educazione ambientale. Fra i criteri obbligatori che devono essere rispettati, risultano prevalenti: – l’ energia elettrica da fonti rinnovabili ( almeno il 22% dell’ energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE ); – il rendimento della caldaie ( generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo al 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE; gli impianti di condizionamento devono presentare un’efficienza energetica minima di classe B, ai sensi della direttiva 2002/31/CE;tutte le finestre devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico; l’ impianto di riscaldamento o di condizionamento si deve spegnere automaticamente, così come lo spegnimento delle luci; l’ approvvigionamento idrico impiegato non deve presentare un’ impatto ambientale ( il flusso di acqua da rubinetti e docce non deve superare i 12 litri/minuto); tutte le acque reflue devono essere trattate; i disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene ed il personale che lo uso, cosi come per i detersivi, deve essere adeguatamente formato; consentire agli ospiti di raccogliere i rifiuti in modo differenziato, specialmente per quanto riguarda i rifiuti pericolosi; evitare l’ uso di prodotti ” usa e getta”; divieto di fumare nei locali comuni. La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale aziendale, definendo un preciso programma. Per quanto riguarda l’ uso di sostanze pericolose, come detersivi, pitture e vernici per interni, disinfettante per piscine, devono essere usati prodotti muniti di marchio di qualità ecologica.
Fonte: Eur-Lex
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