Il 26 giugno scorso, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’ UE, hanno adottato vari provvedimenti riguardanti l’ energia elettrica.
In casuale concomitanza con la carenza di disponibilità di energia elettrica, che ha dato origine nel nostro Paese, alla fine dello scorso mese di giugno ad un improvviso black-out nell’ erogazione elettrica, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’ UE, su proposta della Commissione, il 26 giugno scorso hanno adottato una serie di provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti: – le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ( Regolamento (CE) n. 1228/2003); – la Decisione n.1229/2003/CE che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’ energia e che abroga la Decisione n. 1254/96/CE; la Decisione N. 1230/2003/CE che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell’ energia: “Energia intelligente – Europa” (2003-2006) e la Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’ energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. Tutti i provvedimenti citati sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea L 176 del 15 luglio 2003 e sono ,comunque, tutti consultabili nel nostro link. Di particolare importanza è da considerare il Regolamento (CE) n. 1228/2003 che mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno tenendo conto delle caratteristiche nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l’ assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l’ accesso alla rete devono essere trasparenti, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e devono dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio.Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza. I gestori del sistema di trasmissione devono porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione di cogestione i cui principi devono fondarsi su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. A tale regolamento gli Stati membri hanno il diritto di introdurre misure più dettagliate. La Decisione N. 1229/2003 ha lo scopo di definire la natura e la portata dell’ azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee, stabilendo obiettivi, priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore dell’ energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti transeuropee di elettricità e di gas naturale, compresi i progetti prioritari.La Decisione N. 1230/2003, che riguarda l’ adozione di un programma pluriennale di azioni nel settore dell’ energia, denominato “Energia intelligente – Europa (2003-2006) , si richiama al Libro verde ” Verso una strategia europea di sicurezza dell’ approvvigionamento energetico” nel quale si constata una crescente dipendenza dell’ Unione europea dalle fonti energetiche esterne, che potrebbe raggiungere il 70% nel giro di 20-30 anni ( rispetto all’ attuale 50%), sottolineando la necessità di riequilibrare la politica dell’ offerta attraverso azioni precise a favore di una politica di efficienza energetica e di risparmio0 energetico come priorità assolute, auspicando la promozione di un approccio ” intelligente” all’ uso dell’ energia, per fare dell’ Europa l’ economia più efficiente del mondo sotto il profilo energetico.
Fonte: Eur-Lex
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