Sostanze indesiderabili nell’ alimentazione animale

La Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 285/33 del 1 novembre 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 285/33 dell’ 1 novembre 2003 è stata pubblicata la Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 ottobre 2003 che modifica l’ allegato 1 della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’ alimentazione degli animali. Nel momento in cui venne adottata la direttiva 2002/32/CE il legislatore europeo dichiarò ” che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell’ allegato 1 sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all’ alimentazione degli animali contaminati e non conformi”. Poiché lo SCAN, ovvero il Comitato scientifico dell’ alimentazione animale, il 25 aprile 2003 ha adottato un parere con il quale fornisce una panoramica esaustiva dei possibili rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica derivanti dalla presenza di varie sostanze indesiderabili nell’ alimentazione degli animali, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere ad una modifica dell’ allegato 1 in attesa di ulteriori valutazioni scientifiche di rischio particolareggiate in modo da preservare un elevato livello di tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ ambiente. Conseguentemente, l’ adozione della direttiva 2003/100/CE del 31 ottobre 2003 modifica l’ allegato 1 della direttiva 2002/32/CE, relativamente al contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% nei prodotti destinati all’ alimentazione degli animali per quelle sostanze ritenute indesiderabili, quali: arsenico, piombo, fluoro, aflatossina B1, gossipolo libero, endosulfan ( somma degli isomeri alfa e beta e dell’ endosulfan solfato espressa come endosulfan). Da notare che, in particolare, l’ Aflatossina B1 è una sostanza cancerogena genotossica riscontrata nel latte sotto forma del suo metabolita aflatossina M1. Per quanto riguarda l’ arsenico, lo SCAN conferma la sua limitata tossicità in forma organica. Pertanto la determinazione dell’ arsenico totale negli alimenti per animali non sempre riflette in modo accurato il rischio rappresentato dalle forme inorganiche. La distinzione tra forme organiche e inorganiche di arsenico può tuttavia essere operata soltanto mediante un complesso metodo di analisi, che non è facilmente applicabile nel quadro dei controlli ufficiali. Infine, ricordiamo che dal mese di maggio 2003 la responsabilità di eseguire le valutazioni scientifiche inerenti la sicurezza dei mangimi, già spettante alla Commissione europea, è stata assunta dall’ Autorità europea per la sicurezza alimentare ( EFSA).

Fonte: Eur-Lex

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