I medici che diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate da determinate attività lavorative potenzialmente nocive possono trasmettere direttamente allInail la denuncia della diagnosi.
Lo ha confermato il Garante nella risposta al quesito di un ufficio giuridico che chiedeva di verificare la legittimità, rispetto alla normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei medici allIstituto assicuratore delle denunce di alcune malattie collegate alle attività lavorative dei loro pazienti.
Generalmente la denuncia dellinsorgenza di malattie professionali, corredata del certificato medico contenente il domicilio dellammalato, il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore, viene trasmessa dal datore di lavoro allIstituto assicuratore, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore dopera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 del d. P.R. n. 11124/1965), con lobbligo per il medico, qualora lInail le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie allespletamento della causa.
Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto vige tuttavia comunque nellattuale ordinamento giuridico lobbligo – per il medico che venga a conoscenza nellesercizio della sua attività di determinate malattie professionali – di denuncia, oltre che allazienda sanitaria locale, anche alla sede dellIstituto assicuratore competente per territorio (art. 139 del d.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del decreto legislativo n. 38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente normativa stabilisce che lelenco delle malattie professionali, contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini delleventuale revisione dellelenco.
Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, lart. 112 del nuovo Codice, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati finalizzati allattuazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Pertanto, non ravvisandosi un contrasto con il quadro normativo vigente, lAutorità ha ribadito che non sussiste il divieto per i medici a trasmettere direttamente allInail la segnalazione delle predette malattie professionali potenzialmente nocive, corredate da unanamnesi lavorativa e dai rischi e dalle sostanze alle quali il lavoratore sia, o sia stato, esposto nello svolgimento della sua prestazione professionale, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità prescritte dalle specifiche disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quali quelle previste dal principio di pertinenza (art. 9, legge 675/1996) in merito agli scopi per i quali i dati vengono raccolti.