La prevenzione dei rischi biotecnologici

Approvata la Legge 15 gennaio 2004, n. 27, pubblicata nel S.O. n. 20L della Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2004 che ratifica e rende esecutivo il Protocollo di Cartagena.

A partire dal 5 febbraio 2004 è entrata in vigore la Convenzione sulla diversità biologica. Infatti, è stata approvata la Legge 15 gennaio 2004,.n. 27 – pubblicata nel S.O. n.20 L della Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2004 – che ratifica e rende esecutivo il Protocollo di Cartagena relativo alla Convenzione sulla diversità biologica , con Allegati,fatto a Montreal il 29 gennaio 2000. Come recita l’ art. 2 della Legge approvata ” piena e intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’ art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’ art. 37 del Protocollo stesso”.Per l’ attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 655.145 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere – recita l’ art, 3 della legge stessa – ” si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,nell’ambito dell’ unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo Speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’ economia e delle finanze per l’ anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’ accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri”. Ma qual’ è l’ obiettivo del Protocollo? In conformità all’ approccio precauzionale sancito dal Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, l’ obiettivo del presente Protocollo è di contribuire a garantire un livello adeguato di protezione per il trasferimento ,la manipolazione e l’ uso, indenne da pericoli, degli organismi viventi modificati risultanti dalla bio-tecnologia moderna, suscettibili di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l ‘ uso duraturo della diversità biologica, tenendo conto inoltre dei rischi per la salute umana, ed evidenziando in particolare i movimenti transfrontalieri”. Per quanto riguarda le ” Disposizioni generali”, l’ art, 2 del Protocollo stabilisce quanto segue:1. Ciascuna parte prende le misure giuridiche,amministrative e di altro tipo necessarie ed appropriate per adempiere ai propri impegni a titolo del Protocollo; 2.Le parti di accertano che la messa a punto, la manipolazione, il trasporto, l’ uso, il trasferimento e la fuoruscita di qualsiasi organismo vivente modificato avvengano in modo da prevenire o ridurre i rischi per la diversità biologica, in considerazione altresì dei rischi per la salute umana; 3. Nulla nel presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali come stabilita nel diritto internazionale,o i diritti sovrani o la giurisdizione che essi esercitano sulla loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale in forza del diritto internazionale,o l’ esercizio da parte di navi ed aerei di tutti i paesi, dei diritti e delle libertà di navigazione conferite dal diritto internazionale e sancite negli strumenti internazionali pertinenti; 4.Nulla del presente Protocollo deve essere interpretato nel senso di limitare il diritto di una Parte di adottare misure più rigorose di quelle previste dal Protocollo ,purchè queste ultime siano compatibili con l’obiettivo e le norme del Protocollo e conformi agli altri obblighi imposti a detta Parte dal diritto internazionale; 5. Le Parti sono incoraggiate a tenere adeguatamente conto delle competenze disponibili, degli strumenti esistenti e dei lavori intrapresi dalle istanze internazionali competenti, trattandosi di rischi per la salute umana “. I successivi articoli del Protocollo -che sono allegati alla Legge di ratifica – prendono in esame i singoli aspetti applicativi della procedura di accordo ( procedura decisionale), procedura da seguire per gli organismi viventi modificati destinati ad essere direttamente utilizzati per l’ alimentazione umana o animale, o ad essere trasformati; alla procedura semplificata.

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