Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L 166/1 del 30-4-2004 il Regolamento(CE)n.883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’ iscrivono nell’ ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’ occupazione. Questo il principio fondamentale su cui si è basato il primo Regolamento(CEE) n. 1408/71 del Consiglio dell’ UE, del 14 giugno 1971, relativo all’ applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano nella Comunità. Tale Regolamento, pur essendo stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di Giustizia europea, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio ha ritenuto necessario sostituire la precedente normativa in materia, per renderla meno complessa e meno macchinosa, secondo il principio generale della parità di trattamento per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri. A tale fine, è stato adottato il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 166/1 del 30 aprile 2004- relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, considerandolo testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.Come previsto dall’ art. 2 del Regolamento stesso ( Ambito d’ applicazione ” ratione personae”), esso si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.Inoltre il nuovo Regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) prestazioni di malattia; b) prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d’ invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato e j) le prestazioni familiari. Salvo quanto previsto diversamente dal presente regolamento, le persone alle quali il regolamento si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni di tale Stato.
Fonte: Eur-Lex
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