Il Decreto 14 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 sono pubblicati due decreti del Ministero delle attività produttive ( Decreto 22 dicembre 2003 e Decreto 4 giugno 2004) riguardanti, rispettivamente, iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’ art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388-Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo e Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003. La citata legge 23 dicembre 2000, n. 388 concerne le ” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’ art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, siano destinate a vantaggio dei consumatori, ovvero ( comma 2) riassegnate con decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta dallo stesso ministero, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ritenuto di poter favorire l’ accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all’ IPI, dopo sette mesi dalla sua approvazione il relativo Decreto 22 dicembre 2003 è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche in considerazione dell’ attuale non facile situazione economico-sociale di molte famiglie italiane. Infatti, la consistenza in termini di competenza per l’ anno 2003 era pari a Euro 16.629.951, destinate ad iniziative dirette a sostenere l’ accesso al credito al consumo per l’ acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. L’ erogazione del credito non può superare l’ importo di Euro 1.500 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.Con il Decreto 14 giugno 2004 sono state approvate le modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, così come previsto dall’ art. 2, comma 1 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2003. I soggetti beneficiari, ai fini dell’ ammissione del credito al consumo , dovranno presentare, anche tramite l’ impresa venditrice dei beni di consumo durevoli, la relativa documentazione agli istituti bancari convenzionati.La garanzia del Fondo è concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili.
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