Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 221/6 del 22 giugno 2004 il Regolamento(CE) n. 1138/2004 della Commissione. Del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune in materia.
Con il Regolamento(CE)n. 2320/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’ aviazione civile, è stata demandata alla Commissione la definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.L’ adozione del Regolamento(CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 221/6 del 22 giugno 2004, stabilisce, pertanto, che tutto il personale, compreso l’ equipaggio di volo e gli oggetti da esso trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle aree sterili. L’ articolo 1 del Regolamento, inoltre, stabilisce che negli aeroporti con più di 40 unità di personale in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle parti sterili comprendano almeno: a) qualunque parte di un aeroporto cui hanno accesso passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo; b) qualunque parte di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli non sono stati protetti ai fini di sicurezza. Dunque, qualsiasi parte di un aeroporto è considerata parte critica di una zona sterile, mentre sono considerate parti di un aeroporto gli aeromobili, gli autobus, i carrelli bagagli e qualsiasi altro mezzo di trasporto, nonché le passerelle e i ponti telescopici. Entro il 1° luglio 2009, qualora un “bagaglio protetto ai fini di sicurezza” sia movimentato da personale non sottoposto a controllo, sono adottate misure atte a garantire che detto bagaglio non sia manomesso prima del caricamento a bordo dell’ aeromobile.
Fonte: Eur-Lex
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