Il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2004, relativo al regolamento che modifica il DPR 29 luglio 1982, n.577.
Tenendo presente alcune precedenti norme, tra cui anche il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, su proposta del Ministro dell’ interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2004 – riguardante il ” Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l’ attività di formazione , studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi”. Per quanto riguarda l’ attività formativa, l’ art. 7 del citato DPR 577/1982 è sostituito dal seguente: ” 1.Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. 2. In relazione alle esigenze connesse all’ espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell’ attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell’ Amministrazione della difesa.3.Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi”.
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