E quanto a sentenziato il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, con sentenza depositata il 29 luglio 2004 n. 5333/2004 relativamente al ricorso della TERNI EN. A spa contro WWF e lAssociazione Italia Nostra.
Per produrre energia si possono utilizzare non soltanto le biomasse ma anche altri rifiuti non pericolosi dei quali è importante incentivare il consumo. Questa la motivazione con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Sezione Quinta, con Sentenza n. 5333/2004, depositata in segreteria il 29 luglio 2004, ha accolto il ricorso in appello n. 10268 del 2003 proposto dalla TERNI EN.A spa, con sede a Terni contro l Associazione Italiana per il World Wide Fund For Natura-WWF Italia e l Associazione Italia Nostra e nei confronti della Provincia di Terni e della Regione Umbria, non costituite in giudizio, che avevano protestato per l adozione della procedura semplificata prevista e disciplinata dagli art.31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997,n.22 in merito alla costruzione e lesercizio di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili e, precisamente,mediante biomasse ed estesa anche all utilizzo di altri rifiuti non pericolosi. I Supremi giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso, in quanto,nel caso in esame, le attività di recupero e le tipologie di rifiuti oggetto delle delle comunicazioni di inizio attività della TERNI EN.A spa sono pacificamente comprese tra quelle considerate nel D.M. 5 febbraio 1998 e che,in relazione a tali attività, non viene contestato il rispetto delle norme e prescrizioni dettate dal D.M. predetto, visto anche che da accertamenti effettuati dalla provincia di Terni le emissioni inquinanti prodotte dal recupero di questa tipologia di rifiuti risultavano addirittura inferiori a quelle derivanti dallo smaltimento delle biomasse.
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