Interpretazione in materia di inquinamento acustico

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004 è pubblicata la Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sull’ interpretazione in materiali inquinamento acustico con riferimento specifico al “ Criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.

La Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del15 settembre 2004 – affronta il tema dibattuto del “ criterio differenziale” e in particolare le questioni relative alla sua applicabilità in assenza di zonizzazione , assegnazione di valori limite per l’ inquinamento acustico alle diverse parti del territorio comunale secondo quanto previsto dalla legge-quadro n. 447 del 1995. La Circolare ministeriale si richiama innanzitutto all’ applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio, come indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio 14 novembre 1997, prendendo in considerazione la possibilità che , alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge-quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un’ assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all’ art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto il piano citato. Quindi, il documento dettato dall’ esigenza di un chiarimento in merito all’ applicabilità o meno del cosiddetto criterio differenziale,in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto. L’unica diversità, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che,mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree “ poteva “ essere applicato il criterio differenziale , quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui “non si può” applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 – secondo la Circolare – è stato scelto il criterio dell’ “ esclusione “: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si può applicare il criterio differenziale , emergono di conseguenza le aree in cui esso è applicabile. Pertanto,la circolare chiarisce che “ i limiti massimi da prendere in considerazione relativi alla protezione dall’ inquinamento acustico,in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio 1°marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima del decreto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996. Il mancato richiamo nell’ art.8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell’ art. 6 è operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio “.

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