Le disposizioni del Governo nel settore dell’aviazione civile

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004 è pubblicata la Legge 9 novembre 2004, n. 265 riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n.
237 “Recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile e la delega al governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione”.

In base alla Legge 9 novembre 2004, n, 265 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.264 del 10 novembre 2004 – recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile, stabilisce che, al fine d i migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti di cui al comma precedente correlati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esse contenute, ai sensi dell’ art.11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario .Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Questo è quanto recita l’ articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237.

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