Sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004 è pubblicato il Decreto 14 luglio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo alle Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dellart. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero per la mancata definizione degli accordi di cui al medesimo art. 2, comma 3.
Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui allart. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul S.O.n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell11 aprile 2002, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previdenti già sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dellindice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi. Questo è quanto recita lart. 1, comma 1 del Decreto 14 luglio 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004. Al comma 2, dellart.1 del citato decreto ministeriale si legge, anche, che per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dellart.2, comma 3, della citata legge n. 431/1998 , così come definito dal precedente comma 1 del decreto, si deve fare riferimento allAccordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
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