Il 16 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere, per incostituzionalità, il testo della legge Delega al Governo per la riforma dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della Giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per lemanazione di un testo unico.
Nel link riportiamo copia del Testo originale del Messaggio al Parlamento del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 2004 con il quale viene chiesta una nuova deliberazione, ai sensi dellart. 74, primo comma, della Costituzione sulla legge Delega al Governo per la riforma dellordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della Giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per lemanazione di un testo unico, approvata dal Senato della Repubblica il 21 gennaio 2004, modificata dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004, nuovamente modificata dal Senato della Repubblica il 10 novembre 2004 e approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 1 dicembre 2004.
Dunque, la tanto discussa e, come appare evidente, discutibile riforma dellordinamento giudiziario fortemente voluta dal Governo Berlusconi e dal Ministro Castelli, configura un potere di indirizzo in capo al Ministro della Giustizia, che non trova cittadinanza nel Titolo IV della Costituzione, in base al quale lesercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
Questo è uno dei motivi di palese incostituzionalità individuati nel messaggio del 16 dicembre 2004 dal Capo dello Stato. Altro rilievo concerne il previsto monitoraggio dellesito dei procedimenti fase per fase, grado per grado affidato a strutture del Ministero della giustizia, che esula dallorganizzazione e dal funzionamento dei servizi resi alla giustizia, che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale delle competenze del Ministro.
Dunque, la tanto discussa e, come appare evidente, discutibile riforma dellordinamento giudiziario fortemente voluta dal Governo Berlusconi e dal Ministro Castelli, configura un potere di indirizzo in capo al Ministro della Giustizia, che non trova cittadinanza nel Titolo IV della Costituzione, in base al quale lesercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
Questo è uno dei motivi di palese incostituzionalità individuati nel messaggio del 16 dicembre 2004 dal Capo dello Stato. Altro rilievo concerne il previsto monitoraggio dellesito dei procedimenti fase per fase, grado per grado affidato a strutture del Ministero della giustizia, che esula dallorganizzazione e dal funzionamento dei servizi resi alla giustizia, che costituiscono il contenuto e il limite costituzionale delle competenze del Ministro.
Approfondimenti