Sulla Gazzetta Ufficiale n. 02 del 4 gennaio 2005 è pubblicata la Legge 30 dicembre 2004,n. 316 sulla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.
Dopo vari passaggi di lettura tra Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, il 28 dicembre 2004 l Aula del Senato ha approvato definitivamente, con modificazioni, il disegno di legge N. 3211/B, convertendo in legge il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità. La relativa Legge 30 dicembre 2004, n. 316 è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 02 del 4 gennaio 2005.
Rispetto al decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre e commentato nella nostra Ambl@vNews del 22 novembre 2004 le modificazioni apportate si riferiscono in particolare alle sanzioni per le quali è stato inserito ,dopo l articolo 2 , l art.2 bis (Sanzioni) che recita : 1-Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione. 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto all art. 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. 3.Il gestore che omette di comunicare all autorità nazionale competente le informazioni di cui all art. 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni della presente legge. 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti.
Altra modifica riguarda l art. 3, comma 2, riguardante il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, dove le parole da fatti salvi fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea in sede di approvazione del Piano stesso , nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Infine, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all art.2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili di carattere finanziario.
2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie.
Secondo le associazioni ambientaliste, il voto, peraltro tardivo, alla legge di attuazione degli accordi di Kyoto è del tutto insufficiente e da solo non porterà l Italia a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Rispetto al decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre e commentato nella nostra Ambl@vNews del 22 novembre 2004 le modificazioni apportate si riferiscono in particolare alle sanzioni per le quali è stato inserito ,dopo l articolo 2 , l art.2 bis (Sanzioni) che recita : 1-Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all art. 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione. 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto all art. 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. 3.Il gestore che omette di comunicare all autorità nazionale competente le informazioni di cui all art. 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni della presente legge. 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti.
Altra modifica riguarda l art. 3, comma 2, riguardante il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, dove le parole da fatti salvi fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea in sede di approvazione del Piano stesso , nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Infine, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all art.2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per profili di carattere finanziario.
2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie.
Secondo le associazioni ambientaliste, il voto, peraltro tardivo, alla legge di attuazione degli accordi di Kyoto è del tutto insufficiente e da solo non porterà l Italia a raggiungere gli obiettivi prefissati.
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