Procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 2004, n. 303 recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e visto l’ art. 1 bis , comma 3 del decreto – legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’ art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 che dispone l’ emanazione di apposito regolamento per l’ attuazione della medesima norma, il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto 16 settembre 2004, n. 303 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004 – contenente il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Con tale DPR sono innovate le procedure per l’ accoglienza degli stranieri richiedenti lo status di rifugiato, nonché quelle per la trattazione delle relative istanze presentate ai fini del conseguente riconoscimento ed alla cui ricezione sono abilitati sia gli Uffici di frontiera sia la Questura.
In particolare il provvedimento :
-stabilisce i compiti delle Commissioni territoriali, della Commissione nazionale e gli adempimenti di competenza del Questore relativi al trattamento obbligatorio o facoltativo del soggetto richiedente;
-prevede l’ istituzione di sette centri di identificazione in altrettante province individuate con decreto del Ministro dell’ interno, la cui gestione è affidata alle rispettive Prefetture;
-approva ulteriori disposizioni riguardanti l’ assistenza sanitaria e l’ attivazione di servizi di sostegno per i richiedenti asilo, nonché le procedure per le audizioni dei medesimi.

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