Nell’ordinanza del 4 ottobre 2004 della Sezione distaccata di Dolo del Tribunale di Venezia è stabilito che le immissioni sonore che superano di almeno tre decibel il livello del rumore di fondo in una determinata zona ed eccedono la normale tollerabilità sono idonee a ledere il diritto alla salute.
Lordinanza del Tribunale di Venezia Sezione distaccata di Dolo del 4 ottobre 2004 riportata nel link è la conseguenza dovuta alla richiesta di un provvedimento durgenza volto a far cessare le immissioni acustiche (principalmente notturne) provenienti dal passaggio sulla linea ferroviaria Adria Venezia – che si trova a pochi metri di distanza dalle abitazioni dei ricorrenti di numerosi treni merci composti da molti vagoni ad ogni ora del giorno e della notte, senza orari precisi.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, le immissioni che superano di almeno tre decibel il livello del rumore di fondo in una determinata zona ed eccedono, quindi, la normale tollerabilità sono idonee a ledere, di per sé, il diritto alla salute, potendo determinare delle limitazioni funzionali pur anche soltanto temporanee dellintegrità psicofisica degli esseri umani, a prescindere dalla dimostrazione concreta di una vera e propria invalidità permanente. Pertanto, il Tribunale ha disposto, in via cautelare, leliminazione della fonte delle immissioni acustiche potenzialmente nocive, ordinando limmediata cessazione del transito notturno di treni merci alla società che gestisce la linea ferroviaria, al fine di evitare che i tempi dellordinario giudizio di merito potessero comportare un danno irreparabile per gli aventi diritto.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, le immissioni che superano di almeno tre decibel il livello del rumore di fondo in una determinata zona ed eccedono, quindi, la normale tollerabilità sono idonee a ledere, di per sé, il diritto alla salute, potendo determinare delle limitazioni funzionali pur anche soltanto temporanee dellintegrità psicofisica degli esseri umani, a prescindere dalla dimostrazione concreta di una vera e propria invalidità permanente. Pertanto, il Tribunale ha disposto, in via cautelare, leliminazione della fonte delle immissioni acustiche potenzialmente nocive, ordinando limmediata cessazione del transito notturno di treni merci alla società che gestisce la linea ferroviaria, al fine di evitare che i tempi dellordinario giudizio di merito potessero comportare un danno irreparabile per gli aventi diritto.
Fonte: Tribunale di Venezia
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