L Area rischi industriali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell Interno ha emanato due lettere circolari, datate 24 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, relative alla prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza ( art. 8 D.Lgs. 334/99) .
L Area Rischi Industriali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nella Lettera Circolare prot. DCPST/A4/RS/115 del 24 gennaio 2005 pubblicata sul sito del Ministero dell Interno fornisce diversi chiarimenti in seguito a quesiti in merito alle procedure di prevenzione incendi a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza ( art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ), in attuazione della c.d. Direttiva Severo La lettera-circolare ribadisce che le determinazioni espresse dal Comitato al termine dell istruttoria di cui all art. 21 del decreto legislativo sono comprensive delle valutazioni sulla adeguatezza delle misure alternative proposte dal gestore in deroga a specifiche norme di prevenzione incendi ( art. 8 del DM 19-3-2001) e chiarisce i compiti della Commissione di accertamento sopralluogo, nominata dal Comitato Tecnico Regionale al termine dell istruttoria di cui all art. 21 del D.Lgs. 334/99. La Commissione ha il compito di verificare losservanza delle prescrizioni impartite dal Comitato nonché il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e , qualora riscontrasse incompletezze o incongruità, riferirà al Comitato che ne terrà conto anche in relazione alle competenze in materia di controllo sugli stabilimenti evidenziate del parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26-11-2003. La Lettera-Circolare prot. DCPST/A4/RS/250 del 2 febbraio 2005, invece, rende noto che sul sito www.vigilfuoco.it – sezione Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi-Rischi industriali è stato pubblicato l elenco delle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza. Nel caso in cui occorra apportare modifiche o integrazione al suddetto elenco, le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco dovranno darne comunicazione al Dipartimento-Direzione centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica-Area Rischi Industriali.
Fonte: Ministero dell’Interno
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