La Corte europea dei diritti delluomo ha stabilito, con sentenza 50774/99 dell11 gennaio 2005, che trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dellart. 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo. Nel link, il testo originale (in lingua inglese) della sentenza.
Dunque, in base alla Sentenza n. 50774/99 dell11 gennaio 2005, emessa dalla Corte Europea dei Diritti dellUomo di Strarburgo, trasmettere agli organi di stampa fotografie di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dellart. 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo. Tale pronunciamento è stato originato dai ricorso di una insegnante italiana fermata e posta agli arresti domiciliari con laccusa di associazione a delinquere, evasione fiscale e falso la cui fotografia scattata durante le indagini, era stata diffusa nel corso di una conferenza stampa delle forze dellordine e quindi pubblicata su diverse edizioni di due quotidiani locali.
Il caso è stato recentemente segnalato dal Garante della Privacy, che ha sottolineato alcune peculiarietà della fattispecie : essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo dinchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di Finanza. Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato conformemente alla sua giurisprudenza il rispetto dei requisiti previsti dallart. 8 (2) della Convenzione europea dei diritti delluomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è previsto dalla legge , e necessario, in una società democratica per gli scopi indicati nello stesso comma 2 (pubblica sicurezza, protezione dellordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui). In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato linapplicabilità al caso in oggetto delleccezione al segreto degli atti di indagine prevista dallart. 329 (2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dellindagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero lingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di dover pronunciare sullaltro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire linsegnante delle spese processuali.
Il caso è stato recentemente segnalato dal Garante della Privacy, che ha sottolineato alcune peculiarietà della fattispecie : essa, in primo luogo, non riguardava un personaggio pubblico; inoltre, la foto pubblicata proveniente dal fascicolo dinchiesta era stata fornita ai giornali da agenti della Guardia di Finanza. Per accertare la lamentata ingerenza nella sfera privata, la Corte ha valutato conformemente alla sua giurisprudenza il rispetto dei requisiti previsti dallart. 8 (2) della Convenzione europea dei diritti delluomo. Tale comma stabilisce, infatti, che si possa interferire con la vita privata di una persona soltanto se ciò è previsto dalla legge , e necessario, in una società democratica per gli scopi indicati nello stesso comma 2 (pubblica sicurezza, protezione dellordine, della salute o della morale pubblica, o protezione dei diritti e della libertà altrui). In particolare, quanto al primo punto, i giudici hanno ravvisato linapplicabilità al caso in oggetto delleccezione al segreto degli atti di indagine prevista dallart. 329 (2) del codice di procedura penale italiano. Tale eccezione riguarda unicamente la circostanza in cui la pubblicità di uno degli atti sia necessaria ai fini della prosecuzione dellindagine, il che non è sostenibile nel caso di specie. Pertanto, la Corte non ha riscontrato la presenza di previsioni normative che giustificassero lingerenza nella vita privata della ricorrente, e non ha ritenuto di dover pronunciare sullaltro requisito imponendo allo Stato italiano di risarcire linsegnante delle spese processuali.
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