Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE C 55/57 del 1 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 10 febbraio 2005 che istituisce le modalità di applicazione della Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.
Considerando che le informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( convenzione UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto, informazioni che inoltre servono a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto dei sopraindicati obblighi, con l adozione della Decisione della Commissione del 10 febbraio 2005 vengono istituite le modalità di attuazione della Decisione n. 280/2004/CE per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) la comunicazione delle informazioni di cui all art. 3, paragrafi 1 e 2 della citata Decisione n. 280/2004/CE;
b) l istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell art. 4 della stessa Decisione;
c) gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall art. 3 , paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l assolvimento degli impegni a norma dell art. 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE;
d) le procedure e i tempi perf la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all art. 8, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE.
Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire in base ai seguenti documenti:
a) Revised 1996 Intergogovemmental Panel on Climate Change ( IPPC) guidelines for National greenhouse gas inventories, ovvero linee guida IPPC del 1996 ( riesaminate) per gli inventari n azionali di gas serra,
b) IPCC good practice guidance and uncertainy in national greenhouse, ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi;
c) IPCC good practice guidance for land use, land-use cenge and forestry ( LULUCF), ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.
L art. 8 della presente Decisione indica poi gli orientamenti per la comunicazione delle relazioni biennali le cui informazioni sono elencate all art. 3, paragrafo 2, della decisione 280/2004/CE e dovranno essere riferite dagli Stati membri in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell allegato I alla convenzione, parte II ( UNFCCC reporting guidelines on national communications), cioè le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e in base alle linee guida di cui all art. 7 del protocollo di Kyoto.
a) la comunicazione delle informazioni di cui all art. 3, paragrafi 1 e 2 della citata Decisione n. 280/2004/CE;
b) l istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell art. 4 della stessa Decisione;
c) gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall art. 3 , paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l assolvimento degli impegni a norma dell art. 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE;
d) le procedure e i tempi perf la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all art. 8, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE.
Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire in base ai seguenti documenti:
a) Revised 1996 Intergogovemmental Panel on Climate Change ( IPPC) guidelines for National greenhouse gas inventories, ovvero linee guida IPPC del 1996 ( riesaminate) per gli inventari n azionali di gas serra,
b) IPCC good practice guidance and uncertainy in national greenhouse, ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi;
c) IPCC good practice guidance for land use, land-use cenge and forestry ( LULUCF), ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.
L art. 8 della presente Decisione indica poi gli orientamenti per la comunicazione delle relazioni biennali le cui informazioni sono elencate all art. 3, paragrafo 2, della decisione 280/2004/CE e dovranno essere riferite dagli Stati membri in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell allegato I alla convenzione, parte II ( UNFCCC reporting guidelines on national communications), cioè le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e in base alle linee guida di cui all art. 7 del protocollo di Kyoto.
Fonte: Eur-Lex
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