Il monitoraggio di gas ad effetto serra nella Comunità europea

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 55/57 del 1 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 10 febbraio 2005 che istituisce le modalità di applicazione della Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.

Considerando che le informazioni trasmesse ogni anno alla Commissione sono necessarie per poter valutare i progressi effettivamente realizzati per l’ assolvimento degli impegni che la Comunità e i suoi Stati membri hanno sottoscritto al fine di limitare o ridurre le emissioni di tutti i gas serra nell’ ambito della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( convenzione UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto, informazioni che inoltre servono a preparare le relazioni che la Comunità deve presentare ogni anno nel rispetto dei sopraindicati obblighi, con l’ adozione della Decisione della Commissione del 10 febbraio 2005 vengono istituite le modalità di attuazione della Decisione n. 280/2004/CE per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) la comunicazione delle informazioni di cui all’ art. 3, paragrafi 1 e 2 della citata Decisione n. 280/2004/CE;
b) l’ istituzione di un sistema di inventario comunitario a norma dell’ art. 4 della stessa Decisione;
c) gli obblighi di comunicazione dei dati per dimostrare i progressi realizzati come previsto dall’ art. 3 , paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e gli obblighi di comunicazione in riferimento al periodo addizionale definito negli accordi di Marrakech per l’ assolvimento degli impegni a norma dell’ art. 5, paragrafo 6, della decisione n. 280/2004/CE;
d) le procedure e i tempi perf la cooperazione e il coordinamento degli obblighi di cui all’ art. 8, paragrafo 1, della decisione 280/2004/CE.
Gli Stati membri determinano le informazioni da riferire in base ai seguenti documenti:
a) Revised 1996 Intergogovemmental Panel on Climate Change ( IPPC) guidelines for National greenhouse gas inventories, ovvero linee guida IPPC del 1996 ( riesaminate) per gli inventari n azionali di gas serra,
b) IPCC good practice guidance and uncertainy in national greenhouse, ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi;
c) IPCC good practice guidance for land use, land-use cenge and forestry ( LULUCF), ovvero gli orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF.
L’ art. 8 della presente Decisione indica poi gli orientamenti per la comunicazione delle relazioni biennali le cui informazioni sono elencate all’ art. 3, paragrafo 2, della decisione 280/2004/CE e dovranno essere riferite dagli Stati membri in base alle linee guida per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle parti inserite nell’ allegato I alla convenzione, parte II ( UNFCCC reporting guidelines on national communications), cioè le linee guida UNFCCC per la comunicazione delle informazioni nazionali e in base alle linee guida di cui all’ art. 7 del protocollo di Kyoto.

Fonte: Eur-Lex

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