Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 61/41 dell 8 marzo 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 4 marzo 2005 che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, di adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
Ai sensi dell art. 6, paragrafo 9, della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1994, gli Stati membri devono notificare in anticipo alla Commissione le loro deroghe, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall ultima data di applicazione della versione modificata dell allegato della direttiva. Con la Decisione 2003/627/CE della Commissione del 20 agosto 2003 gli Stati membri sono stati autorizzati, a norma della citata direttiva 96/49/CE, ad adottare deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia, per quanto riguarda gli allegati I e II della decisione. Pertanto, gli Stati membri elencati nell allegato I sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui all allegato I relative al trasporto per ferrovia nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose e le deroghe previste nellallegato II relativa, in primo luogo, al trasporto su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite e, in secondo luogo, il trasporto locale di merci pericolose su brevi distanze all interno di zone portuali o aeroportuali o di siti industriali.
Fonte: Eur-Lex
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