Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 81/7 del 30 marzo 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dallAgenzia europea per la sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE).
Il Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione del 5 marzo 2005, si richiama al regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dellaviazione civile e che istituisce lAgenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare allart. 55 del citato regolamento (CE) con il quale viene stabilito che le entrate dellAgenzia stessa sono costituite da un contributo della Comunità e dei paesi terzi, dai diritti pagati dai richiedenti di certificazioni e approvazioni rilasciati, mantenuti o modificati dallAgenzia, e dagli onorari per pubblicazioni, trattamento dei ricorsi, formazione e altri servizi. Poiché le entrate e le uscite dellAgenzia devono risultare in pareggio, i diritti e gli onorari previsti dal regolamento, espressi in euro, devono esclusivamente essere richiesti e riscossi dallAgenzia stessa e fissati in modo trasparente, equo e uniforme. I diritti riscossi dallAgenzia non devono compromettere la competitività delle industrie europee interessate e devono fondarsi su basi che tengano debitamente conto della capacità contributiva delle piccole imprese. La localizzazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non deve costituire un fattore di discriminazione. Inoltre, il richiedente dei servizi resi dallAgenzia, compresa la fornitura di merci, deve essere informato, nei limiti del possibile, dellimporto che dovrà pagare per il servizio che gli sarà reso e delle modalità di pagamento prima dellinizio dellesecuzione del servizio. I criteri che servono per determinare limporto devono essere chiari, uniformi e pubblici. A partire dal 1° gennaio 2008 e non oltre tale data, limporto dei diritti è in funzione della complessità delloperazione di certificazione e del carico di lavoro corrispondente, ed è stabilito applicando la seguente formula: R = F + (nh x t) + S, dove:
R = diritto dovuto
F = parte fissa, in funzione della natura delloperazione effettuato (come da allegato)
nh= numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
t= tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
S= costi specifici.
La tariffa oraria (t) è determinata dal costo salariale annuale globale del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione e viene calcolata applicando la formula:
t = Cs/N dove :
Cs = costo salariale annuale globale (salari, contributi pensionistici e previdenza sociale (del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione)
N = somma annuale delle ore di lavoro del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione.
R = diritto dovuto
F = parte fissa, in funzione della natura delloperazione effettuato (come da allegato)
nh= numero di ore fatturate (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
t= tariffa oraria (nel caso sia applicabile, vedi allegato)
S= costi specifici.
La tariffa oraria (t) è determinata dal costo salariale annuale globale del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione e viene calcolata applicando la formula:
t = Cs/N dove :
Cs = costo salariale annuale globale (salari, contributi pensionistici e previdenza sociale (del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione)
N = somma annuale delle ore di lavoro del personale dellAgenzia direttamente impegnato nelle operazioni di certificazione.
Fonte: Eur-Lex
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