Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 88/9 del 7 aprile 2005 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 535/2005 della Commissione del 6 aprile 2005 che rettifica la versione italiana del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità dapplicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
Ladozione del Regolamento (CE) n. 535/2005 della Commissione del 6 aprile 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 88/9 del 7 aprile 2005 è dovuta al fatto che la versione italiana dellarticolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione contiene un errore derivante dalla modificazione apportatavi dal regolamento (CE) n. 1774/2004 che, pertanto viene rettificato.
Conseguentemente, il citato art. 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, quale modificato dallart. 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 1774/2004, è sostituito dal seguente:
In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III”.
Conseguentemente, il citato art. 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, quale modificato dallart. 1, punto 1, del regolamento (CE) n. 1774/2004, è sostituito dal seguente:
In deroga al primo comma, il produttore può, durante la durata di validità del contratto di magazzinaggio, concludere un contratto di vendita relativo al prodotto immagazzinato con efficacia a partire dalla scadenza del contratto di magazzinaggio. Il produttore può inoltre impegnarsi a consegnare il vino, in vista di una delle distillazioni di cui al titolo III”.
Fonte: Eur-Lex
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