Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 101/14 del 21 aprile 2004 è pubblicata la Decisione 2005/317/CE della Commissione del 18 aprile 2005 relativa a provvedimenti demergenza in relazione allorganismo geneticamente modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais.
Tenendo presente il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e che ha istituito lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo alimentare, e con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, la Commissione europea ha adottato la Decisione 2005/317/CE del 18 aprile 2005 relativa a provvedimenti demergenza in relazione allorganismo geneticamente modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais.
Il provvedimento è dovuto al fatto che la Società americana Sygenta ha sviluppato il mais geneticamente modificato Bt10 senza fornire alcun dato atto a consentire una valutazione della sicurezza di questo mais geneticamente modificato come previsto dal citato regolamento (CE) 1829/2003. Secondo una nota del 22 marzo 2005, le Autorità degli Stati Uniti dAmerica hanno informato la Commissione che i prodotti a base di mais contaminati con il mais geneticamente modificato denominato Bt10 sono stati probabilmente esportati verso la Comunità europea sin dal 2001 e continuano ad essere esportati, senza che sia pervenuto allAutorità europea per la sicurezza alimentare alcun dato di valutazione, tanto più che tali prodotti non sono neanche autorizzati allimmissione sul mercato degli stessi Stati Uniti dAmerica.
Poiché lart. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie demergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo, al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e lambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati, gli stessi Stati membri dovrebbero monitorare se alimenti contenenti mais geneticamente modificati siano presenti sul mercato e se questi siano stati contaminati con Bt10. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione contemplerà leventualità di adottare provvedimenti appropriati da valutarsi, comunque, dopo 6 mesi per accertare se siano ancora necessari.
Il provvedimento è dovuto al fatto che la Società americana Sygenta ha sviluppato il mais geneticamente modificato Bt10 senza fornire alcun dato atto a consentire una valutazione della sicurezza di questo mais geneticamente modificato come previsto dal citato regolamento (CE) 1829/2003. Secondo una nota del 22 marzo 2005, le Autorità degli Stati Uniti dAmerica hanno informato la Commissione che i prodotti a base di mais contaminati con il mais geneticamente modificato denominato Bt10 sono stati probabilmente esportati verso la Comunità europea sin dal 2001 e continuano ad essere esportati, senza che sia pervenuto allAutorità europea per la sicurezza alimentare alcun dato di valutazione, tanto più che tali prodotti non sono neanche autorizzati allimmissione sul mercato degli stessi Stati Uniti dAmerica.
Poiché lart. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie demergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo, al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e lambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati, gli stessi Stati membri dovrebbero monitorare se alimenti contenenti mais geneticamente modificati siano presenti sul mercato e se questi siano stati contaminati con Bt10. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione contemplerà leventualità di adottare provvedimenti appropriati da valutarsi, comunque, dopo 6 mesi per accertare se siano ancora necessari.
Fonte: Eur-Lex
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