Vigili del fuoco: attività soggette alla “Seveso 2”

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato online l’elenco (vedi link) delle attività soggette agli artt. 6 (notifica) e 7 (sistemi di gestione della sicurezza) del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nota come direttiva “Seveso 2”.

Dopo l’elenco delle attività soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99), reso noto nello scorso mese di febbraio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato online l’elenco delle attività soggette agli artt. 6 (notifica) e 7 (sistema di gestione della sicurezza) del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (la c.d. direttiva Seveso 2″).
A tali obblighi sono soggetti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del Decreto legislativo 17 agosto 1999,n.334.
I dati, aggiornati al 30 aprile 2005, sono utili sia per la Pianificazione di Emergenza Esterna (DPCM 25/02/2005) che per la pianificazione urbanistica e territoriale (DM 09/05/2002) delle aree sulle quali esistono stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Numero di Aziende per REGIONE: ABRUZZO (16); ALTO ADIGE (8); BASILICATA (4); CALABRIA (8); CAMPANIA (53); EMILIA ROMAGNA (64); FRIULI VENEZIA GIULIA (21); LAZIO (79); LIGURIA (19); LOMBARDIA (167); MARCHE (9); MOLISE (1); PIEMONTE (83); PUGLIA (38); SARDEGNA (24); SICILIA (39); TOSCANA (38); TRENTINO (6); UMBRIA (14); VALLE D’AOSTA (3); VENETO (59); TOTALE NAZIONALE (753).

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