Doping : revisione delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive

Nel S.O. n. 104 della Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute contenente la “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 16 dicembre 2000, n. 376”.

Richiamandosi alla legge 19 novembre 1995,n. 252 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989” e alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”, il Ministro della salute di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato il Decreto 13 aprile 2005 – pubblicato nel S.O. n. 104 della Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005 – contenente la “Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping”.
Infatti con tale decreto ministeriale è approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all’allegato III, il cui impiego è vietato per doping a norma dell’art. 1 della citata legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della lista adottata con l’emendamento all’appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2005 e riportata nell’allegato I. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all’allegato II.
La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:
Sezione 1: classi vietate;
Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
Sezione 3: specialità medicinali contenenti principi attivi vietati;
Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle relative specialità medicinali;
Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

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