Rischio di incidenti rilevanti: infondato il ricorso del CdM nei confronti della Regione

Con la Sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 2005,n.214 (vedi link) nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 2, della legge della Regione Emilia Romagna del 17 dicembre 2003,n.26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), il ricorso di illegittimità costituzionale notificato il 13 febbraio 2004 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, “è infondato”.

Con la Sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 2005,n.214 (vedi link) nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.10, comma 2, della legge della Regione Emilia Romagna del 17 dicembre 2003,n.26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), il ricorso di illegittimità costituzionale notificato il 13 febbraio 2004 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, “è infondato”.

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