Sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 contenente le Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dellart. 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38.
Con il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 il Governo ha modificato la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato agroalimentare e creare condizioni adeguate di concorrenza in attuazione dellarticolo 1, comma 2, lettera e) della legge n. 38/2002 (Collegato alla Finanziaria 2002).
Lart. 2 del decreto prevede che le organizzazioni dei produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e ladeguamento della stessa domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare lofferta e commercializzazione direttamente la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dellambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e ligiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dellassolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 172/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire laccesso a nuovi mercati, anche attraverso lapertura di sedi o uffici commerciali.
Per la realizzazione di programmi finalizzati allattuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono i fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nellambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente.
Lart. 2 del decreto prevede che le organizzazioni dei produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e ladeguamento della stessa domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare lofferta e commercializzazione direttamente la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
e) promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dellambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e ligiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dellassolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 172/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire laccesso a nuovi mercati, anche attraverso lapertura di sedi o uffici commerciali.
Per la realizzazione di programmi finalizzati allattuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono i fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nellambito delle risorse allo scopo finalizzate dalla legislazione vigente.
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