Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 relativo allAttuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonché in quella della loro introduzione da Paesi terzi, recependo così la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 e il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 28 recante Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotto provenienti da Paesi terzi), nonché quelle contenute nelle disposizioni cui è fatto riferimento nellallegato I (Malattie da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria).
Lart. 3 del presente decreto legislativo riguardante le misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria stabilisce che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, adottando un decreto del Ministro della salute, dintesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:
a) le modalità operative da porre in essere;
b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonché la periodicità della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 28 recante Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 (Attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotto provenienti da Paesi terzi), nonché quelle contenute nelle disposizioni cui è fatto riferimento nellallegato I (Malattie da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale per le quali sono state introdotte misure di controllo nel quadro della normativa comunitaria).
Lart. 3 del presente decreto legislativo riguardante le misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria stabilisce che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, adottando un decreto del Ministro della salute, dintesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:
a) le modalità operative da porre in essere;
b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;
c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonché la periodicità della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.
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