1) Circolare INAIL 71/03, relativa a avente ad oggetto i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche
2) DM 27 aprile 2004 (in G.U. n. 139 del 10 giugno 2004), recante lelenco delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui inserisce nella lista II) il gruppo 7) «Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dellorganizzazione del lavoro»
Il TAR del Lazio (sede di Roma, sez. 3°-ter), ha così disposto:
1) ACCOGLIE il ricorso n. 2532/2004 e
. ANNULLA, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, limpugnata circolare INAIL n. 71/2003
2) RESPINGE il ricorso n. 9497/2004 (avverso) il DM 27 aprile 2004
—————————————-
Leggi la risposta dell’INAIL:
MALATTIE PROFESSIONALI
ROMA. DANNO DA MOBBING. Il parere dellINAIL sull’annullamento della circolare 71/203
Roma, 27 luglio 2005. “Il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dallINAIL, dovendo sempre essere provata l’esistenza della causa di lavoro”. Con questa motivazione il Tar Lazio (sentenza n.5454 del 4 luglio 2005), ha annullato la circolare Inail 71/2003 sulle patologie psichiche determinate da costrittività organizzativa sul lavoro, accogliendo il ricorso presentato tra gli altri da Confindustria, Confagricoltura e Abi.
Secondo lAvvocatura dellINAIL “la sentenza del Tar non sembra aver colto i punti fondamentali della circolare INAIL, travisandola e affermando tra laltro che l’INAIL avrebbe trasformato queste malattie in malattie tabellate.
Quello che è ancora più sorprendente è che il Tar del Lazio abbia fondamentalmente assimilato le patologie oggetto della circolare al mobbing, confondendo due ambiti radicalmente diversi tra di loro.
La tutela delle malattie professionali causate da disfunzioni organizzative del lavoro costituisce attuazione di diritti costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi responsabilità del datore di lavoro.
Il mobbing invece che come è noto si manifesta con un ripetuto comportamento persecutorio determina lobbligo di risarcire il danno ingiustamente causato al lavoratore anche se questultimo non abbia contratto alcuna malattia per effetto del mobbing”