Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.145 relativo alla Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda laccesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.
La direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, recepita nel nostro ordinamento legislativo con il Decreto legislativo 30 maggfio 2005, n. 145, modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa allattuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda laccesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.Il nuovo decreto legislativo, quindi, integra le disposizioni già vigenti in materia, in particolare modificando la legge 10 aprile 1991, n. 125 in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Il comma 1 della citata legge è sostituito, ad esempio dal seguente: 1-Costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello do unaltra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. Inoltre si ha discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono metterei lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dellaltro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dellattività lavorativa, purchè lobiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o leffetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o leffetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
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