Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 183 E/1 del 26 luglio 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 25/2005 definita dal Consiglio il 21 giugno 2005 in vista delladozione del regolamento(CE)n
./2005 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
In conformità con lapprovazione del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e ladempimento congiunto dei relativi impegni, la Comunità europea si è impegnata a realizzare tra il 2008 e il 2012 una riduzione dell8% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a lungo termine, sarà necessario ridurre le emissioni complessive di gas serra del 70% circa rispetto al 1990.
Sulla base di tali impegni è, pertanto, necessario emanare disposizioni per pervenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2002, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Pertanto, lobiettivo principale cui si riferisce la Posizione Comune (CE) n. 25/2005 definita dal Consiglio il 21 giugno 2005, è ladozione di un regolamento (CE) relativo alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto in modo da armonizzare, a livello comunitario sulla base dellart. 95 del trattato, le prescrizioni relative alluso di gas fluorurati ad effetto serra e allimmissione in commercio e alletichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento in via di adozione dovrà essere applicato ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nellallegato A del Protocollo di kyoto. Lallegato I del regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal regolamento stesso, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale (GWK), ovvero il potenziale di riscaldamento climatico di un gas ad effetto serra rispetto a quello dellanidride carbonica. Il regolamento, pertanto, intende per gas fluorurati ad effetto serra gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e lesafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nel citato allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze , ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Inoltre, il regolamento riguarda il contenimento, luso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nellallegato I, letichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, nonché la formazione e certificazione del personale addetto alle attività contemplate dal regolamento stesso.
Sulla base di tali impegni è, pertanto, necessario emanare disposizioni per pervenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra, fatte salve la direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dellinquinamento, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2002, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Pertanto, lobiettivo principale cui si riferisce la Posizione Comune (CE) n. 25/2005 definita dal Consiglio il 21 giugno 2005, è ladozione di un regolamento (CE) relativo alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra contemplate dal protocollo di Kyoto in modo da armonizzare, a livello comunitario sulla base dellart. 95 del trattato, le prescrizioni relative alluso di gas fluorurati ad effetto serra e allimmissione in commercio e alletichettatura di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento in via di adozione dovrà essere applicato ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nellallegato A del Protocollo di kyoto. Lallegato I del regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati dal regolamento stesso, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale (GWK), ovvero il potenziale di riscaldamento climatico di un gas ad effetto serra rispetto a quello dellanidride carbonica. Il regolamento, pertanto, intende per gas fluorurati ad effetto serra gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e lesafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nel citato allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze , ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Inoltre, il regolamento riguarda il contenimento, luso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nellallegato I, letichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, nonché la formazione e certificazione del personale addetto alle attività contemplate dal regolamento stesso.
Fonte: Eur-Lex
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